Chi si può ricongiungere
L'art. 29 del Testo Unico sull'immigrazione consente di chiedere il ricongiungimento, tra gli altri, del coniuge, dei figli minori e, a determinate condizioni, dei figli maggiorenni e dei genitori a carico.
I requisiti
- Un alloggio idoneo, attestato dal Comune
- Un reddito minimo annuo, calcolato in base all'assegno sociale e al numero dei familiari
- Un permesso di soggiorno valido del richiedente, del tipo previsto dalla legge
Le fasi della pratica
- Domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura
- Rilascio del visto presso l'Ambasciata o il Consolato italiano nel Paese del familiare
- Ingresso in Italia e richiesta del permesso di soggiorno per motivi familiari
Prepariamo anche i moduli consolari e le dichiarazioni di ospitalità o di garanzia richieste dall'Ambasciata.
Documenti principali
- Passaporto e permesso di soggiorno del richiedente
- Certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune
- Contratto di locazione, comodato o atto di proprietà
- Documentazione del reddito: contratto di lavoro, buste paga, CU o dichiarazione dei redditi
- Passaporto del familiare da ricongiungere
- Atti di nascita o di matrimonio che provano il legame familiare, legalizzati e tradotti
Se la Prefettura non risponde
La legge fissa un termine per il rilascio del nulla osta. Se viene superato, interveniamo con solleciti formali e con le istanze previste.
Vuole sapere se ha i requisiti o quali documenti servono nel suo caso? Ci scriva o passi in studio: valutiamo la situazione prima di avviare la pratica.
Ha una pratica da avviare o ferma da mesi?
Ci racconti il suo caso: le diciamo con chiarezza cosa si può fare.